5 settembre 1938: sono espulsi gli ebrei dalle scuole.


Il 5 settembre nasce il decreto integrativo per la Difesa della Razza, gli ebrei vengono espulsi da tutte le scuole d’Italia.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre l938-XVII, n.1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA

 

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre l938-XVI, n. 1390;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. l630;

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;

Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

E’ tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4

Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l’educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6

Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all’uopo osservarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole private.

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a’ sensi dell’art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl’insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7

Per le persone di razza ebraica l’abilitazione a impartire l’insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l’eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all’articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione.

Art. 9

Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l’interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d’arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11

Per l’anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degl’Istituti di istruzione superiore avranno vigore per l’anno

accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.

E’ altresì abrogata la disposizione di cui all’art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII

Ferrara, la giunta Pd istituisce un premio intitolato al fascista Nello Quilici


Comune, università e Istituto di storia contemporanea locale sostengono il riconoscimento per giovani studiosi che si sono distinti nell’ambito della “storia del giornalismo e della comunicazione pubblica”. L’assessore alla cultura: “Nessun tentativo revisionista, semplicemente è stato creato dopo una donazione della famiglia. E’ la prima e ultima edizione a cui collaboriamo” di Marco Zavagli Continua a leggere “Ferrara, la giunta Pd istituisce un premio intitolato al fascista Nello Quilici”

A Catania si vuole intitolare una strada a Giorgio Almirante


Catania, 7 maggio 2013

 

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Incontro “ Comitato antifascista catanese NO alla strada Almirante” , 8 maggio 

Giorgio Almirante in 1985.
Giorgio Almirante in 1985. (Photo credit: Wikipedia)

Appresa notizia che l’amministrazione comunale del sindaco Stancanelli ha convocato la Commissione Toponomastica per giorno 24 maggio,  a due settimane dalle elezioni, nelribadire la nostra assoluta contrarietà all’intitolazione di una strada cittadina a Giorgio Almirante ( proposta già precedentemente presentata formalmente in Commissione), tra l’altro, segretario di redazione de “ La Difesa della Razza dal 1938 al 1943, Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura nel governo della Repubblica Sociale Italiana, alleata e fattiva collaboratrice della Germania nazista, e, successivamente, dopo la Liberazione,  rappresentante principale del Msi, incriminato, rinviato a giudizio e amnistiato per l’età, per favoreggiamento dell’autore della strage di Peteano, il “Comitato antifascista catanese NO alla strada Almirante” – costituito da quarantacinque strutture associative  e sociali cittadine – si incontra in forma pubblica giorno 8 maggio alle ore 17.30 presso il salone della Camera del Lavoro ( Cgil, via Crociferi 40).

Per definire ed assumere tutte le iniziative necessarie per  scongiurare alla democratica città di Catania la determinazione di questo oltraggio alla civica memoria cittadina che ha bel altri personaggi illustri da rappresentare dell’insigne storica locale, ad esempio ed educazione della cittadinanza e delle nuove generazioni.

1 febbraio 1939 i libri di autori ebrei sono ritirati dal commercio


A seguito dell’emanazione delle Leggi razziali da parte del governo fascista i libri di autori ebrei sono ritirati dal commercio nel quadro delle iniziative per “la bonifica culturale del paese”.

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La difesa della razza


5 agosto 1938 esce il primo numero de La difesa della razza, quindicinale di propaganda razziale e antisemita.

Il comitato di redazione è formato da nomi ben noti: Guido Landra (l’estensore del Manifesto della razza), Lidio Cipriani (professore di antropologia a Firenze), Leone Franzì (assistente nella clinica pediatrica dell’Università di Milano), Marcello Ricci (assistente di Zoologia a Roma) e Lino Businco (assistente di Patologia all’Università di Roma), e ne è direttore quel Telesio Interlandi che, alla direzione del quotidiano fascista Il Tevere, si era distinto nelle campagne antisemite del 1934 e del 1936-37.

A partire dal 20 settembre 1938 segretario di redazione della rivista fu Giorgio Almirante, che divenne successivamente leader del Msi (Movimento Sociale Italiano). Vi collaborò anche il famoso pensatore tradizionalista Julius Evola – che fu cacciato nel 1942 con l’accusa di “comunista” e “anti-razzista”. Tra i collaboratori anche Indro Montanelli, Giovanni Spadolini ed Amintore Fanfani.
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Dirigente indagato, anche libri antisemiti


Busti e poster del duce sequestrati nella casa e negli uffici del responsabile dell’ufficio immigrazione della Questura

di Claudio Ernè

«Come riconoscere e spiegare l’ebreo». «La difesa della razza». «Mein Kampf». «La questione ebraica».

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